Transizione 4.0 e PNRR: incentivi e agevolazioni, (quello che c’è da sapere) 
Con il PNRR e il Piano di Transizione 4.0 si aprono grandi opportunità per imprese private ed enti pubblici. Ecco una visione di insieme con indicazioni precise per fare luce sull’argomento

Transizione 4.0 e PNRR

Lo scorso 27 aprile 2021, il Senato ha approvato il testo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), inserendosi nel Next Generation EU (NGEU), che prevede un pacchetto da 750 miliardi di euro concordato dall’Unione Europea in risposta alla crisi pandemica. Il PNRR fa parte di una più ampia e ambiziosa strategia per l’ammodernamento del Paese, attraverso il quale il Governo intende aggiornare le strategie nazionali in tema di sviluppo. Il Piano italiano prevede investimenti pari a 191,5 miliardi di euro, finanziati attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, mentre ulteriori 30,6 miliardi sono parte di un Fondo Complementare, finanziato attraverso lo scostamento pluriennale di bilancio (approvato nel Consiglio dei ministri del 15 aprile 2021). Per un totale degli investimenti (complessivo) pari a 222,1 miliardi di euro: una cifra decisamente imponente.

Il Piano per punti

In estrema sintesi, il Piano è strutturato in 6 Missioni con svariate componenti:

1. Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura;

2. Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica;

3. Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile;

4. Istruzione e Ricerca;

5. Inclusione e Coesione;

6. Salute.

La prima Missione introduce gli aspetti di innovazione e rilancio, relativi al mondo del digital, sia per l’ambito pubblico che per quello privato. In questo contesto, viene proposta la cd “Transizione 4.0” consistente in un piano di incentivi attuati attraverso Crediti di Imposta.

Il Piano Transizione 4.0: che cosa offre

Il Piano costituisce un’evoluzione del precedente programma “Industria 4.0” (introdotto già nel 2017), rispetto al quale si caratterizza con alcune significative differenze:

l’ampliamento (già a partire dal 2020) dell’ambito di imprese potenzialmente beneficiarie grazie alla sostituzione dell’iper-ammortamento (che per sua natura costituisce un beneficio per le sole imprese con base imponibile positiva) con appositi crediti fiscali di entità variabile a seconda dell’ammontare dell’investimento, ma comunque compensabili con altri debiti fiscali e contributivi;

il riconoscimento del credito non più su un orizzonte annuale, osservando gli investimenti effettuati in tutto il biennio 2021-2022 (dando così alle imprese un quadro più stabile per la programmazione dei propri investimenti);

l’estensione degli investimenti immateriali agevolabili e l’aumento delle percentuali di credito e dell’ammontare massimo di investimenti incentivati.

Citando testualmente il PNRR: 

«…Queste innovazioni sono finalizzate a compensare almeno in parte l’incertezza del quadro macroeconomico post-pandemico, sostenendo le imprese che investono per innovare/digitalizzare i propri processi produttivi. L’aumento di produttività e la maggiore efficienza conseguiti da queste imprese contribuiranno ad aumentare la competitività e la sostenibilità delle filiere produttive in cui queste sono integrate, con positive ricadute sull’occupazione».

Nello specifico, dunque, entrano in gioco tre differenti tipologie di credito per:

- beni capitali;

- ricerca, sviluppo e innovazione;

- attività di formazione alla digitalizzazione e di sviluppo delle relative competenze.

Per quanto concerne la prima categoria (beni capitali), i crediti sono riconosciuti per investimento in:

- beni materiali e immateriali direttamente connessi alla trasformazione digitale dei processi produttivi (cd “beni 4.0” indicati negli Allegati A e B annessi alla legge n.232 del 2016;

- beni immateriali di diversa natura, purché strumentali all’attività dell’impresa.

Transizione 4.0 e PNRR
 Missione 1: i principali effetti

Concentriamo ora l’attenzione sulla Missione 1 del PNRR maggiormente impattante sul mondo digitale, consentendo la cd digital trasformation.

La missione 1, “Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura”, stanzia complessivamente 49,2 miliardi, di cui 40,7 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 8,5 miliardi dal Fondo.

Gli obiettivi sono quelli di promuovere la trasformazione digitale del Paese, e sostenere l’innovazione del sistema produttivo.

Gli investimenti previsti nel piano assicurano:

la fornitura di banda ultra-larga e connessioni veloci in tutto il Paese. In particolare, portando la connettività a 1 Gbps in rete fissa a circa 8,5 milioni di famiglie e a 9.000 edifici scolastici che ancora ne sono privi, e assicurano connettività adeguata ai 12.000 punti di erogazione del Servizio Sanitario Nazionale;

l’avvio di un Piano Italia 5G, per il potenziamento della connettività mobile in aree a fallimento di mercato;

l’attivazione di incentivi per l’adozione di tecnologie innovative e competenze digitali nel settore privato, e rafforza le infrastrutture digitali della pubblica amministrazione, ad esempio, facilitando la migrazione al cloud.

Nel settore pubblico

La Componente 1 della prima Missione si pone il virtuoso obiettivo di «…trasformare in profondità la Pubblica Amministrazione attraverso una strategia centrata sulla digitalizzazione» basata su:

- digitalizzare la Pubblica Amministrazione italiana con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali;

- supportare la migrazione al cloud delle amministrazioni centrali e locali, creando un’infrastruttura nazionale e supportando le amministrazioni nel percorso di trasformazione;

- garantire la piena interoperabilità tra i dati delle amministrazioni;

- digitalizzare le procedure/interfacce utente (di cittadini e imprese) chiave e i processi interni più critici delle amministrazioni;

- offrire servizi digitali allo stato dell’arte per i cittadini (identità, domicilio digitale, notifiche, pagamenti, ecc.);

- rafforzare il perimetro di sicurezza informatica del paese;

- rafforzare le competenze digitali di base dei cittadini;

- innovare l’impianto normativo per velocizzare gli appalti ICT e incentivare l’interoperabilità da parte delle amministrazioni;

- abilitare gli interventi di riforma della PA investendo in competenze e innovazione e semplificando in modo sistematico i procedimenti amministrativi (riduzione di tempi e costi);

- sostenere gli interventi di riforma della giustizia attraverso investimenti nella digitalizzazione e nella gestione del carico pregresso di cause civili e penali.

Nel settore privato

Soffermiamoci ora sui primi tre investimenti, relativi al settore privato, previsti dal PNRR con incentivi fiscali particolarmente significativi:

coinvolgimento delle PMI (con fatturato annuo inferiore ai 5 milioni di euro) fornendo un credito in modo da favorire maggiori investimenti in questa critica fase economica;

investimenti ad alto contenuto tecnologico che prevedono «…Per l’Italia, caratterizzata da un robusto settore manifatturiero e un’economia orientata all’export, la sfida dell’innovazione e della modernizzazione è cruciale. Questa linea di intervento prevede contributi per sostenere gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature per produzioni di avanguardia tecnologica (Allegato A alla legge n.232 del 2016) ed è complementare alle misure Transizione 4.0 descritte nel paragrafo precedente. L’importo dei contributi è pari al 40 percento dell’ammontare complessivo delle spese ammesse.»;

reti ultraveloci (banda ultra-larga e 5G) invece è previsto testualmente: «…La nuova strategia europea Digital Compass stabilisce obiettivi impegnativi per il prossimo decennio: deve essere garantita entro il 2030 una connettività a 1 Gbps per tutti e la piena copertura 5G delle aree popolate. L’ambizione dell’Italia è di raggiungere gli obiettivi europei di trasformazione digitale in netto anticipo sui tempi, portando connessioni a 1 Gbps su tutto il territorio nazionale entro il 2026 […]. L’investimento è accompagnato da un percorso di semplificazione dei processi autorizzativi che riconosce le infrastrutture per la cablatura in fibra ottica e per la copertura 5G come strategiche, velocizzandone così la diffusione sul territorio.

Transizione 4.0: il piano incentivi/agevolazioni

Le modalità di applicazione dei crediti per il 2021 sono quelle specificate nell’art. 1, commi 1051 e ss della Legge di bilancio.

Cosa assai importante: le agevolazioni sono cumulabili con altri finanziamenti come quelli regionali, nazionali o europee.

Gli incentivi previsti per il triennio (2020-2023) dovrebbero coprire anche gli investimenti fatti “a partire da novembre 2020, per tutto il 2022 con consegna dei beni fino a giugno 2023 in caso di pagamento anticipato dell’acconto. Ancora, “La fruizione dei crediti è prevista in tre anni, anziché in cinque”.

IN DETTAGLIO

Credito d’imposta per Formazione 4.0 

Prorogato e Modificato con la Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020)

Prorogato e modificato dalla Legge n. 178 del 30/12/2020 (Legge di Bilancio 2021)

Soggetti Beneficiari: Tutte le imprese, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalle dimensioni, dal regime contabile adottato e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Non possono beneficiare dell’agevolazione i professionisti (o, più precisamente, i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo).

Finalità: Con la Legge di Bilancio 2021 è stata disposta la proroga e l’estensione fino al 2022 del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal «Piano Nazionale Transizione 4.0».

Novità operative dall’esercizio 2020:

Con le modifiche introdotte con la Legge di Bilancio 2020: i progetti formativi non devono essere pattuiti attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali deve essere inviata, a soli fini statistici, una comunicazione al MISE (Ministero dello Sviluppo Economico)

Novità operative dall’esercizio 2021:

Con le modifiche introdotte con la Legge di Bilancio 2021, oltre a mantenere le modifiche valide dal 2020: sono stati aumentate le tipologie di corsi ammissibili (si rimanda ad uno dei successivi paragrafi) sono divenute ammissibili altre voci di spesa (si rimanda ad uno dei successivi paragrafi)

Tipologia di spese ammissibili: Il credito si applica alle spese di formazione sostenute nei periodi d’imposta 2021-2022.

Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano Nazionale Transizione 4.0”.

Le attività formative possono riguardare i seguenti ambiti:

√ Vendita e marketing
√ Informatica e tecniche
√ Tecnologie di produzione ed organizzazione aziendale

Costituiscono in particolare attività ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie (il piano formativo può contemplare una o più tematiche tra quelle elencate):

  • big data e analisi dei dati
  • cloud e fog computing
  • cyber security
  • prototipazione rapida
  • sistemi di visualizzazione e realtà aumentata
  • robotica avanzata e collaborativa
  • interfaccia uomo macchina
  • manifattura additiva
  • internet delle cose e delle macchine
  • integrazione digitale dei processi aziendali

Per una trattazione dettagliata delle tecnologie citate, si rimanda ad un approfondimento in sede di primo colloquio con GED Formazione Aziendale

Formazione online: Il credito d’imposta può essere applicato anche ai corsi e alle lezioni online con metodologie di controllo dell’effettiva partecipazione del personale dipendente alle attività medesime. La struttura dei corsi deve caratterizzarsi quindi per la sua interattività, prevedendo specifici momenti di verifica a intervalli di tempo irregolari non prevedibili dall’utente.

Formazione esclusa: Il credito d’imposta non può essere fruito per la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per adeguarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e a ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione. 

Entità del Credito d’Imposta

La misura del credito d’imposta è differenziata in base alle dimensioni dell’impresa:

per le piccole imprese [1] 50 %  delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;

per le medie imprese [2] 40 %  delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro;

per le grandi imprese [3] 30 %  delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

NOTE [1] [2] [3]: Definizione micro, piccola e media impresa: è la Raccomandazione dell’Unione Europa n. 2003/361/CE a definire i parametri per l’individuazione delle PMI. La direttiva comunitaria è stata recepita dall’Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005, ed è sulla base dei dati sul numero dei dipendenti, sul fatturato annuo e sul totale in bilancio che è possibile individuare quali sono le PMI e quando è consentito l’accesso a bandi pubblici, prestiti e finanziamenti agevolati 

Spese ammissibili :

Le spese ammissibili al credito di imposta formazione 4.0 sono:

  1. per i corsi svolti nel 2021 e 2022: spese di personale relative ai partecipanti alla formazione , limitatamente al costo aziendale riferito alle ore di formazione. Per costo aziendale si intende la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede
  2. per i corsi svolti nel 2021 e 2022: spese relative al personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili; in questo caso, però, le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.
  3. per i corsi svolti nel 2021 e 2022: spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
  4. per i corsi svolti nel 2021 e 2022: costi di esercizio relativi a formatori direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
  5. per i corsi svolti nel 2021 e 2022: costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.

Docente :

Il docente (o i docenti) può essere interno o esterno all’impresa che intende usufruire del Credito d’Imposta .

  • docente internoil docente può essere un amministratore e/o un dipendente aziendale che abbia un Curriculum Vitae tale da giustificare le sue competenze in merito agli argomenti trattati nei corsi.
  • docente esternonel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa, sono ammissibili al credito d’imposta le attività formative commissionate a:
  1. oggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa,
  2. a università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate,
  3. a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali
  4. soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37
  5. Istituti tecnici superiori.

Obblighi documentali:

  • predisposizione e conservazione di un Piano Formativo che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione.
  • monitorare lo svolgimento dei corsi e conservare il registro delle presenze firmato dai partecipanti al corso (o ai corsi).
  • l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata da un revisione legale dei conti.
  • le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.
  • nel caso di corsi svolti con docente esterno sono necessarie la condivisione, l’ approvazione del piano formativo e la validazione del docente da parte di soggetti accreditati.
     

Certificazione dei costi: Al fine di beneficiare del credito d’imposta, la norma impone che i costi sostenuti siano certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali (tale certificazione dovrà essere allegata al bilancio).

Le imprese non soggette a revisione e prive di collegio sindacale dovranno comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale o di una società di revisione. In tal caso, il revisore legale (o il professionista responsabile della revisione legale) è tenuto a osservare i principi di indipendenza previsti dalla disciplina di settore. Per queste imprese, le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile saranno ammissibili al credito d’imposta entro il limite massimo di 5.000 euro.

Sono, invece, escluse dall’obbligo di certificazione dei costi le imprese con bilancio revisionato.

Utilizzo del Credito d’Imposta : Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili (presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate).

Cumulabilità : Il credito d’imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 (pari al 50% delle spese ammissibili nella generalità dei casi).

 

Credito d’imposta ricerca e sviluppo 

La Legge di bilancio del 2021 ha introdotto il nuovo credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design. L’obiettivo di questo strumento è stimolare le imprese a intraprendere percorsi di ricerca e innovazione con una particolare attenzione alle tematiche della transizione digitale ed ecologica.

Quali sono i soggetti ammissibili?
Sono ammissibili al Credito d’imposta tutte le imprese residenti in Italia indipendentemente natura giuridica, settore di appartenenza, dimensione e regime contabile.

Quali sono le attività ammissibili?

  • Ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
  • Innovazione tecnologica finalizzata alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati con una premialità se finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
  • Design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica.

Quali sono le spese ammissibili?

  • spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare;
  • quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale;
  • spese per contratti di ricerca extra muros. Nel caso di contratti di ricerca stipulati con università e istituti di ricerca nonché con start-up innovative le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare. Nel caso di contratti stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa;
  • quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale  (solo per progetti di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale);
  • spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili o delle spese ammissibili per contratti extra muros;
  • spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta svolti internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale o, nel caso di ricerca extra muros, del 30% dei relativi contratti.

Qual è la misura del credito d’imposta?

L’aliquota del credito d’imposta varia in funzione della tipologia di attività a cui le spese si riferiscono. In dettaglio:

  • 20% per le spese relative a ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
  • 15% per le spese relative innovazione finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
  • 10% per le spese relative a innovazione tecnologica finalizzata alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati;
  • 10% per le spese relative a design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Quali sono le modalità e i tempi di fruizione del credito d’imposta?
Il credito d’imposta fruibile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.


Credito d'imposta per l'investimento in beni strumentali

Introduzione

Con la Legge di Bilancio per il 2021 il legislatore è intervenuto aggiornando alcuni requisiti per poter accedere al credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi e gli investimenti “Industria 4.0”. Il beneficio è fruibile in tre esercizi e può essere usufruito anche per l’acquisto di beni immateriali.

Soggetti Beneficiari

Possono beneficiare del nuovo credito d’imposta:

  • le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni dei soggetti non residenti) indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dalle modalità di determinazione del reddito (relativamente ai beni strumentali nuovi e “Industria 4.0”);
  • gli esercenti arti e professioni (relativamente ai soli beni strumentali nuovi).

Investimenti Oggetto dell’Agevolazione

Le tipologie di investimenti agevolabili sono ricomprese in tre categorie essenzialmente corrispondenti a quelle precedentemente in essere ai fini dei super e iper ammortamenti.

Investimenti in beni strumentali nuovi

Trattasi di beni materiali e immateriali strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, che in precedenza godevano del super ammortamento.

Il credito d’imposta per l’investimento in tali beni è fissato nelle seguenti misure:

  • per gli investimenti effettuati nel periodo che va dal 16.11.2020 al 31.12.2021, il credito spetta nella misura del 10% con un tetto massimo annuale pari a Euro 2 milioni per i beni materiali ed Euro 1 milione per i beni immaterialiIl credito aumenta al 15% per gli investimenti in strumenti tecnologici destinati dall’impresa per la realizzazione di forme di lavoro agile.
  • per gli investimenti effettuati nel periodo che va dal 01.01.2022 al 31.12.2022, il credito spetta nella misura del 6% con un tetto massimo annuale pari a Euro 2 milioni per i beni materiali ed Euro 1 milione per i beni immateriali.

Il requisito della strumentalità si riferisce alla circostanza che i beni debbono essere impiegati per l’esercizio dell’attività dell’impresa o del professionista beneficiari dell’agevolazione; sono pertanto chiaramente esclusi i beni destinati alla vendita (beni merce), i semilavorati e le materie prime da utilizzare nel processo produttivo.

Sono espressamente esclusi dall’agevolazione, in particolare, gli investimenti effettuati per l’acquisto di veicoli e altri mezzi di trasporto, i beni materiali per i quali il legislatore prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, i beni elencati nell’allegato 3 della Legge di Stabilità 2016, i fabbricati e le costruzioni e i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia elettrica, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della depurazione delle acque e dello smaltimento dei rifiuti.

Investimenti in beni “Industria 4.0”

Trattasi di beni materiali di cui all’Allegato A alla L. 232/2016 funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave “Industria 4.0”, che in precedenza godevano dell’iper ammortamento.

Tali beni possono essere identificati in:

  • beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o da sensori di azionamento;
  • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
  • dispositivi per l’interazione uomo-macchina;
  • dispositivi per il miglioramento dell’ergonomia e la sicurezza nel posto di lavoro.

Il credito d’imposta per l’investimento in tali beni è fissato nelle seguenti misure:

  • per gli investimenti effettuati nel periodo che va dal 16.11.2020 al 31.12.2021, il credito spetta nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a Euro 2,5 milioni, il medesimo si riduce al 30% per la quota compresa tra Euro 2,5 milioni sino ad Euro 10 milioni e subisce un ulteriore riduzione al 10% per la quota compresa tra Euro 10 milioni sino ad un tetto massimo di Euro 20 milioni.
  • per gli investimenti effettuati nel periodo che va dal 01.01.2022 al 31.12.2022, il credito spetta nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a Euro 2,5 milioni, il medesimo si riduce al 20% per la quota compresa tra Euro 2,5 milioni sino ad Euro 10 milioni e subisce un ulteriore riduzione al 10% per la quota compresa tra Euro 10 milioni sino ad un tetto massimo di Euro 20 milioni.

In aggiunta ai beni materiali, tra le novità della Legge di bilancio 2021 si prevede che il credito possa essere usufruito anche dai soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali di cui all’Allegato B alla L. 232/2016 funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave “Industria 4.0”, che in precedenza godevano del super ammortamento.

Tali beni possono essere identificati in:

  • Software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica ed organizzazione con caratteristiche di integrazione;
  • Software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
  • Sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
  • Costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloud computing, a beni immateriali di cui all’Allegato B.

Il credito d’imposta per l’investimento in tali beni è fissato nella misura del 20% per la quota di investimenti fino a Euro 1 milione.


Condizioni

L’accesso all’agevolazione è condizionato:

  • al rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento dei versamenti dei contributi a favore dei lavoratori;
  • all’obbligo di comunicazione al MISE degli investimenti effettuati (con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico verrà stabilito il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione).


Ambito Temporale

Gli investimenti agevolabili sono quelli compiuti nel periodo che va dal 16.11.2020 al 31.12.2022.

Come per le misure previgenti è consentito godere del beneficio anche per gli investimenti effettuati sino al 30.06.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia contestualmente avvenuto il pagamento di acconti nella misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Fruizione del Credito 

Per tutte le “tipologie” di credito viene prevista la fruizione in compensazione mediante modello F24 ed in tre quote annuali di pari importo a decorrere:

  • Dall’anno di entrata in funzione dei beni per il credito relativo ai beni strumentali nuovi;
  • Dall’anno in cui è intervenuta l’interconnessione dei beni per il credito relativo ai beni “Industria 4.0”.

La fruizione del credito è tendenzialmente libera in quanto non soggetta ai limiti di utilizzo generali dei crediti fiscali quali:

  • Il limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a Euro 700.000,00;
  • Il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta indicati nel quadro RU del modello dichiarativo, pari a Euro 250.000,00;
  • Il divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in costanza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a complessivi Euro 1.500,00.

soggetti con ricavi o compensi di ammontare inferiore ad Euro 5 milioni che effettuano investimenti agevolabili nel periodo che va dal 16.11.2020 al 31.12.2021 possono utilizzare in compensazione il credito d’imposta in un’unica quota annuale.

 

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